Ultraleggeri

L’articolo 743, paragrafo 1 dell’INC stabilisce un’ampia definizione di aeromobile, descrivendola come macchina utilizzata per il trasporto aereo di passeggeri e merci.
Di conseguenza, le attività svolte dagli aeromobili sono soggette alle norme dell’INC, che disciplinano tali responsabilità, compresa la responsabilità del vettore e del gestore di piccoli aeromobili.


D’altro canto, per quanto riguarda gli aeromobili utilizzati per il tempo libero e ultraleggeri, il legislatore italiano ha introdotto un regolamento speciale per gli obblighi assicurativi; tuttavia, il presente regolamento speciale si riferisce sia agli orientamenti comunitari sugli obblighi assicurativi, sia ai principi stabiliti dall’INC per tali obblighi.


Anzi, il decreto n. 133/2010 introduce requisiti assicurativi specifici per utraleggeri singoli e doppia senza motore (due posti di peso fino a 100 chilogrammi), per aeromobili motorizzazione (peso non superiore a 330 chilogrammi) per gli aeromobili ad ala fissa utilizzati per i voli per il tempo libero, e non più di 450 chilogrammi per elicotteri) e per gli aeromobili a due posti (di peso non superiore a 450 chilogrammi, ) 495 chilogrammi su dispositivi con ali fisse utilizzate per il volo ricreativo e gli elicotteri).


Questo decreto ha modificato la legge n. 106 del 25 marzo 1985, alla luce dell’evoluzione della tecnologia e delle esigenze di sicurezza del tempo libero.
L’articolo 20 del decreto n. 133/2010 istituisce un’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dell’operatore per danni causati a terzi in superficie a seguito di impatto o collisione in volo.
L’articolo 21 introduce i requisiti per la copertura assicurativa e prevede che il contratto di assicurazione debba essere concluso in conformità del regolamento (CE) n. 785/2004 e prevede anche l’estensione della copertura assicurativa ai danni causati da negligenza grave.
Essa prevede inoltre l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare direttamente il terzo leso entro i limiti del massimale assicurato.
Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di ricorso dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, nella misura e nelle circostanze previste dal contratto.